Progresso e problemi

Siamo nell’era digitale; tutti abbiamo almeno un computer; i telefoni cellulari ormai fatti tutto  e senza di loro ci sentiamo persi. Ma tutta questa tecnologia applicata ai grandi sistemi può essere davvero la soluzione all’eccesso di burocrazia?

Il mio pensiero va al processo telematico, che io temo più di ogni fila in tribunale. Sarebbe bello evitare sprechi di carta, velocizzare i rapporti tra le parti di un procedimento, tutto grazie ad un click. Ma ho i miei dubbi sul buon funzionamento. Non credo che siamo pronti a questo tipo di sistema. Abbiamo dipendenti pubblici e non solo, che fino a ieri scolpivano nella pietra, non so quanto tempo ci metteranno ad adeguarsi a tutta questa tecnologia. Personalmente ho avuto diversi problemi nel rinnovare la casella di posta elettronica certificata!

Penso anche a tutta l’informatizzazione per accedere ai vari conti energia.

Penso a tutte le domande del secondo conto energia ritenute inammissibili perchè presentate in ritardo a causa di un malfunzionamento del sistema del portale del GSE. Le ultime sentenze del Tar Lazio risalgono a gennaio scorso.

Il Tribunale amministrativo della regione Lazio ha affermato che la previsione normativa inerente l’esclusività dell’inoltro delle domande di ammissione agli incentivi del secondo conto energia in via telematica attraverso l’apposita sezione del portale istituzionale del GSE ( art. 5 comma 10 del decreto 19.2.2007) presuppone la garanzia della piena e costante funzionalità del sistema e della sua idoneità ad una elastica gestione delle diverse evenienze tecniche, non potendo eventuali malfunzionamenti del sistema informatico risolversi nella preclusione dell’esercizio di una posizione sostanziale normativamente riconosciuta. Ne consegue che il GSE avrebbe dovuto garantire sempre il normale funzionamento del sistema e predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande, per le ipotesi di malfunzionamento del portale. Per tali ragioni, secondo la giurisprudenza della Sezione, in mancanza di indicazione da parte del GSE di specifiche modalità alternative, devono essere considerate tempestive domande comunque inoltrate al gestore in data certa antecedente alla scadenza del termine prescritto. Nel caso dell’ultima sentenza il Tar Lazio, pur riconoscendo il malfunzionamento del portale,  ha respinto il ricorso perchè la ricorrente non si è attivata con mezzi alternativi (come una raccomandata) per presentare la domanda. In altri termini, il giudice amministrativo sembra dire: “quando la tecnologia non vi aiuta, tornate all’età della pietra”. Infatti il GSE in casi analoghi ha ritenuto ammissibili domande inviate con raccomandate A/R.

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