Diritti passeggeri nel trasporto su autobus: varato il regolamento della UE

Il regolamento, entrato in vigore il primo marzo, stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni definendone le responsabilità nei confronti dei passeggeri, che ogni anno sono circa 70 milioni.
L’Italia è tra i paesi europei con la flotta più numerosa: nel 2009 circolavano nel nostro paese quasi 100 000 tra bus e pullman, per un fatturato complessivo pari a circa 2,5 miliardi di EUR. Il Vicepresidente della Commissione europea Siim Kallas, responsabile per i Trasporti, ha dichiarato: “Abbiamo mantenuto le promesse fatte e, grazie a questo regolamento, i diritti dei passeggeri nell’UE si estendono ormai anche a chi viaggia in autobus. L’UE è ora la prima regione del mondo che dispone di un complesso di diritti dei passeggeri per tutti i modi di trasporto.”

Il regolamento sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus stabilisce diritti analoghi a quelli di cui beneficiano i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo. I nuovi diritti prevedono:
▪ la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;
▪ il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta (assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, nonché compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità);
▪ informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio nonché informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;
▪ il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);
▪ il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);
▪ un’adeguata assistenza (spuntini, pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle tre ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
▪ il risarcimento in caso di decesso o lesioni del passeggero o perdita o danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali;
▪ un sistema per la gestione dei reclami istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri;
▪ l’istituzione in ogni Stato membro di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre sanzioni.

Prima che la Commissione europea decidesse di presentare, cinque anni fa, una proposta sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus non esisteva né un accordo internazionale applicabile nella maggior parte degli Stati membri né una normativa UE che definisse diritti generali per questo modo di trasporto. Per conoscere nel dettaglio i propri diritti di passeggero quando si viaggia nell’UE è possibile consultare il sito della Commissione I diritti dei passeggeri a portata di mano.
I viaggiatori dispongono oggi anche di una comoda applicazione per smartphone, disponibile per tutte le piattaforme, che presto sarà aggiornata con i diritti dei passeggeri del trasporto con autobus o per vie navigabili.
Nell’autunno del 2013 la Commissione europea organizzerà la prima riunione con le autorità nazionali per coordinare l’effettiva attuazione della normativa sui diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus.

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